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Protetto: Materiali corso Rebuilding

Materiali didattici e registrazioni video sono a disposizione
esclusivamente degli iscritti al percorso formativo

Rebuilding – La gestione integrata dei fondi PON inclusione

MODULO 1 – VISIONE INTEGRATA NELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

28 giugno 2022


12 luglio 2022


13 settembre 2022


27 settembre 2022


11 ottobre 2022


25 ottobre 2022


9 novembre 2022


MODULO 2 – LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PON INCLUSIONE

22 novembre 2022 


6 dicembre 2022


17 gennaio 2023


31 gennaio 2023


14 febbraio 2023


28 febbraio 2023


14 marzo 2023


MODULO 3 – LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PON INCLUSIONE

28 marzo 2023

Docente: Luciano Gallo


18 aprile 2023


2 maggio 2023


16 maggio 2023


30 maggio 2023

Docente: Luciano Gallo


13 giugno 2023

Docente: Luciano Gallo


28 giugno 2023

Docente: Luciano Gallo


FAQ – Domande frequenti

E’ possibile inviare quesiti a: rebuilding@anci.emilia-romagna.it
Le risposte saranno pubblicate qui di seguito

DOMANDA

Possiamo inserire la spesa relativa all’attività di Front-office  svolta dai  mediatori presenti presso lo Sportello stranieri, collocato sui poli territoriali a fianco degli  Sportelli sociali? 
L’accesso allo Sportello stranieri è libero e svolge funzioni di orientamento e accompagnamento rispetto a servizi sociali, sanitari, educativi del territorio, nonché attività di supporto rispetto a pratiche specifiche ( permessi di soggiorno, ricongiungimenti, ecc) a cui è dedicata l’attività di Back office. Ci sembra che, in particolare l’attività di Front Office risponda appieno alle finalità di “informazione, consulenza e orientamento” proprie del Segretariato sociale/servizi per l’accesso. 

RISPOSTA

La faq n. 45 relativa all’utilizzo della QSFP anno 2020 specifica che “É possibile assumere figure professionali destinate alla realizzazione delle attività previste dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà nel rispetto delle priorità stabilite dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà (rafforzamento del servizio sociale professionale, Rafforzamento degli interventi di inclusione, Rafforzamento del segretariato sociale)”.

DOMANDA

Possiamo includere nelle spese rendicontabili, le risorse economiche trasferite dall’Unione ai Centri di Ascolto Caritas sulla base di specifici Protocolli, e finalizzate alla distribuzione di pacchi alimentari e generi di prima necessità a persone indigenti? Poiché nel nostro territorio non sono presenti servizi a bassa soglia (es: mense),  questa opportunità consente di rispondere, in rete anche con le altre realtà del terzo settore, a situazioni di urgenza/emergenza, ma anche attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno per situazioni di povertà estrema?  

RISPOSTA

Risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
Come previsto dalle Linee Guida, fra le voci afferenti al Pronto intervento sociale, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017 e all’art. 22, co. 4, della L. 328/2000 (rif. Sezione 3.3.2.2. e scheda 3.7.1- LEPS Pronto intervento sociale del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 – Cap. 3 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023) potranno essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari del RdC, in situazioni di emergenza sociale. Possono essere finanziate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese per servizi di accoglienza e ospitalità provvisoria in risposta immediata a bisogni urgenti, immediati ed indifferibili, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, erogazione diretta di pasti, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.); non sono ammessi contributi in denaro. Nel caso di minori che si trovino nelle condizioni stabilite dall’art. 403 del Codice Civile, possono essere finanziati interventi fino alla convalida da parte del Tribunale dei minorenni del provvedimento predisposto dalla pubblica autorità.
Si ricorda che secondo Il Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali 2021-2023, sono obiettivi del PIS:
– garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, 24h/24 e 365 all’anno;
– realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
– inviare/segnalare ai servizi competenti per l’eventuale presa in carico;
– promuovere una logica preventiva svolgendo un’azione di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
– promuovere protocolli con le FF.OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la pronta accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati è condizionata alle convenzioni con strutture di questo tipo nel territorio).
Per quanto sopra esposto, si comunica che gli interventi afferenti al PIS servono a fornire assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona in attesa dell’accesso ai servizi necessario e dell’attivazione delle azioni più idonee per far fronte al bisogno emerso.
Si segnala, infine, che il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostiene gli interventi per fornire cibo ed un’assistenza materiale agli indigenti ed è destinato, pertanto, a fornire aiuti alle persone in povertà estrema oltre alla possibilità di finanziare interventi che prevedano attività di accompagnamento sociale (ad es. orientamento ai servizi, prima accoglienza e assistenza, ecc.) che possano sostenere e orientare la persona o la famiglia in stato di bisogno nella rete integrata dei servizi locali.

DOMANDA

In riferimento all’utilizzo delle risorse quota servizi fondo povertà, è possibile rendicontare nel servizio di pronto intervento sociale le spese sostenute per l’attivazione temporanea di un servizio di reperibilità del servizio sociale nell’ambito tutela minori in linea con le modifiche dell’art 403 cc introdotte con la legge n.206/2021 entrate in vigore lo scorso giugno, nell’attesa di istituire il servizio di PrInS con i fondi React?

RISPOSTA

Il decreto 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà testualmente riporta: come già evidenziato nel precedente Piano povertà 2018-2020, in particolare con riferimento alle funzioni di segretariato sociale, per alcuni dei servizi previsti dall’art. 7, co. 1 del D.Lgs. 147/2017, non è possibile distinguere uno specifico dell’area “povertà nel servizio correntemente offerto a livello territoriale, trattandosi di servizi tipicamente trasversali a tutta l’offerta di servizi sociali. Inoltre, può non essere possibile distinguere il servizio per tipologie di utenza dell’area povertà, ad esempio in riferimento alla specifica previsione del ReI/Rdc. Ѐ il caso del Pronto intervento sociale servizio che può avere riflessi trasversali a tutta l’offerta di servizi sociali e per il quale, nella pratica corrente dei territori, non risulta generalmente possibile distinguere uno specifico dell’area “povertà”, o del Rei/Rdc. Conseguentemente, alla fornitura di tale servizio, nell’ottica del suo riconoscimento come LEPS, concorreranno risorse a valere sia sulla componente Rdc che sulla componente povertà estrema del Fondo Povertà, cui si aggiungeranno fino a 90 milioni su 3 anni provenienti dalle risorse REACT EU confluite nel PON Inclusione e finanziamenti aggiuntivi, per gli anni successivi, a valere sul POC Inclusione e sulla nuova programmazione PON Inclusione 2021-2027”
Ciò premesso, si ritiene, considerate le caratteristiche dell’intervento, che la spesa possa essere imputata alla QSFP.

DOMANDA

È possibile attivare sulle quote del fondo povertà 2021, obiettivo: pronto intervento sociale (quota minima: 3,37% delle risorse totali), non solo le spese di accoglienza e ospitalità provvisoria per una risposta immediata così come riportato nelle linee guida 2021 pag 14 (ad esempio affitto di un casa) ma anche per attività educativa attivando servizi di prima emergenza per le persone che hanno bisogno di risposte a bisogni urgenti, immediati ed indifferibili nel caso in cui gli alloggi fossero già disponibili per il Servizio Sociale? Per ‘attività educativa’ si vogliono intendere tutte le attività di pronta accoglienza, al fine di collegare il contatto in strada effettuato, con posti letti in emergenza.

RISPOSTA

Nella scheda tecnica del LEPS Pronto Intervento sociale del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, tra gli obiettivi del PIS è prevista la realizzazione di una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti.
Tra le attività si ritiene sia possano rientrare anche le attività oggetto del quesito, funzionali alla migliore risposta possibile, sulla base dei bisogni rilevati.

DOMANDA

È possibile rendicontare nel pronto intervento sociale la spesa di una camera in albergo per un percettore di RDC in condizioni di emergenza abitativa? Se si, quale documentazione dobbiamo presentare a parte la fattura con mandato di pagamento e quietanza?

RISPOSTA

Nelle Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” – ANNUALITÀ 2021 del MLPS, al paragrafo 6.1 Spese ammissibili, si riscontra testualmente “fra le voci afferenti al Pronto intervento sociale, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 147 del 2017 e all’art. 22, co. 4, della L. 328/2000 (rif. Sezione 3.3.2.2. e Scheda tecnica 3.7.1 – LEPS Pronto intervento sociale del Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 – Cap. 3 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023) potranno essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari del RdC, in situazioni di emergenza sociale. Possono essere finanziate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese per servizi di accoglienza e ospitalità provvisoria in risposta immediata a bisogni urgenti, immediati ed indifferibili, anche attraverso unità mobili di strada che offrono servizi di prima assistenza (distribuzione indumenti, erogazione diretta di pasti, informazioni, accompagnamento a centri di accoglienza, ecc.); non sono ammessi contributi in denaro”.
Ne deriva che in risposta a bisogni urgenti, immediati e indifferibili è possibile spesare il costo di una camera di albergo per periodi limitati di tempo (risposta immediata a bisogni urgenti).
La documentazione necessaria sarà costituita dal sistema delle evidenze documentali che “certificano” da un lato il bisogno urgente immediato e indifferibile del soggetto destinatario dell’intervento (preso in carico con almeno una scheda anagrafica, relazioni dei servizi sociali, presa in carico, etc…) e dall’altro la spesa (es: registro presenza in struttura con firma del destinatario, fatture alloggio con indicazione nominativo ospite, liquidazione e mandato, etc.).

DOMANDA

In base alle Linee Guida, le spese per il personale amministrativo, destinato  a compiti relativi ai beneficiari di RDC e a supporto dell’attuazione dei servizi, possono essere rendicontate su tutte le linee di attività ad esclusione del “Rafforzamento del Servizio sociale” .
Sono pertanto  ammissibili le spese del personale amministrativo che si occupa degli affidamenti dei servizi, delle liquidazioni  relative agli stessi servizi e  alla rendicontazione e caricamento sulla piattaforma multifondo? 
Per semplificare l’attribuzione di queste spese ( che si riferiscono   ad 1 o 2 dipendenti)  ed evitare  di scorporarle su tutti gli interventi, possiamo  attribuirle ad 1 o  max 2 interventi   (es: Segretariato Sociale o Pronto intervento Sociale)?

RISPOSTA

Ribadito il concetto che con le risorse della QSFP può “essere assunto personale amministrativo, purché destinato a compiti relativi ai beneficiari del RdC e potrà essere rendicontato nelle priorità 2-3-4-5-, ad esclusione della priorità 1”, non sono rendicontabili le spese per il personale già in pianta organica dell’Ente, salvo i costi per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, sulla base di ordini di servizio.

DOMANDA

Premesso che:
– il Comune nell’anno 2021 ha provveduto alla stabilizzazione di n. 26 assistenti sociali in aggiunta al personale già in organico, raggiungendo complessivamente n. 39,21 unità di dipendenti equivalenti a tempo pieno per l’anno 2022.
– risulta pienamente raggiunto e superato il livello minimo richiesto di 1 operatore ogni 5.000 abitanti e l’obiettivo di servizio di 1 operatore ogni 4.000 abitanti
– si vorrebbe destinare parte delle risorse del Fondo Povertà quota servizi al “rafforzamento del Servizio Sociale Professionale”

Si chiede se per l’attuazione di detto obiettivo si debbano utilizzare le seguenti opzioni in alternativa tra loro o se possano essere utilizzate congiuntamente:

a) finanziare parte del costo che si sta già sostenendo per gli operatori stabilizzati (assunti a tempo indeterminato) con particolare riferimento a quelli assegnati all’area povertà e che vengono impiegati, tra l’altro, per le funzioni di attuazione dei livelli essenziali connessi al ReI/Rdc

b) assumere ulteriore personale a tempo determinato, in aggiunta a quello già in organico, specificatamente assegnato alle funzioni di attuazione dei livelli essenziali connessi al ReI/Rdc e interamente finanziato con le risorse del fondo povertà

Si chiede inoltre se nel caso di assunzione specifica di operatori da destinare esclusivamente ai livelli essenziali connessi al ReI/Rdc (sub lett. b) sia preferibile l’assunzione a tempo indeterminato in considerazione del fatto che il fondo povertà è un fondo strutturale ovvero l’assunzione a tempo determinato nel caso in cui in futuro non venisse più richiesto questo tipo di intervento tra i livelli essenziali delle prestazioni e non ci fosse la possibilità di destinare tali operatori ad altre mansioni. Analoga richiesta si pone per le assunzioni a valere sui fondi PON (es. Avviso 1/2019 PaIS)

RISPOSTA

In relazione alle ipotesi prospettate, si ricorda che nell’ambito delle risposte alle domande più frequenti sulla QSFP del 2022, la risposta  n. 11 testualmente recita:” É ammissibile la spesa del personale assunto a tempo indeterminato, compreso il personale amministrativo, se questo è stato destinato, con specifico ordine di servizio e dal periodo successivo alla data del 18 maggio 2018, all’avvio degli interventi necessari per il raggiungimento delle priorità previste del Piano Nazionale alle seguenti condizioni: sia rispettato il principio dell’addizionalità secondo cui le risorse nazionali devono considerarsi aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle locali, le quali pertanto, con riferimento all’area povertà, non devono essere ridotte; – la spesa a cui si fa riferimento sia successiva all’approvazione del piano di attuazione locale, rientri tra le spese ammissibili individuate dall’art. 7 del D. Lgs. 147/2017 e riguardi i beneficiari del Rei, del RdC o della misura integrata al Rei. Ad ogni buon conto, si richiamano di seguito gli obiettivi di servizio previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà: 1) rafforzamento del servizio sociale professionale; 2) rafforzamento degli interventi di inclusione sociale; 3) rafforzamento del segretariato sociale”
È possibile assumere personale a tempo determinato, nei limiti di spesa previsti (50% Fondo Povertà (art. 1 c. 200 L. 205/2017).
In relazione all’opzione preferibile, questa è lasciata alla discrezionalità del Comune, sulla base delle valutazioni effettuate in ordine all’organizzazione dei servizi ed alla programmazione delle risorse.

DOMANDA

In merito alle spese rimborsali su piano povertà è ammessa anche l’attività di coordinamento e supervisione svolta per parte ore da parte del dipendente comunale? Se sì, quale documentazione è necessaria ai fini della rendicontazione?

RISPOSTA

Si ritiene che la spesa del personale assunto a tempo indeterminato per l’attività di coordinamento e supervisione nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività sia ammissibile relativamente alle sole ore di lavoro straordinario autorizzate e svolte dal personale individuato dall’Ente con specifico ordine di servizio e rendicontate secondo le indicazioni di cui ai paragrafi 7.1 ovvero 7.2 delle Linee guida per l’utilizzo della Quota servizi Fondo Povertà anno 2021.

DOMANDA

In relazione al fondo povertà QSFP possiamo attribuire le seguenti spese per utilizzare le risorse relative al personale amministrativo a supporto della gestione delle diverse azioni attivate e della gestione della rendicontazione nella piattaforma, all’interno del servizio abbiamo una figura amministrativa assunta a tempo pieno nello staf amministrativo che ormai per il 50% del suo tempo si occupa di gestire la parte amministrativa legata ai fondi povertà compresa l’attività legata ai puc e movimentazione piattaforma, raccordo con anagrafi.

RISPOSTA

Per il personale amministrativo ci sono indicazioni in parte diversificate in relazione alle annualità del fondo. Rispetto al 2021 le linee guida stabiliscono che “È ammissibile la spesa per il personale amministrativo, purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari del RdC e a supporto dell’attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel PaIS; tale personale potrà essere rendicontato nelle priorità 2-3-4-5 ad esclusione della priorità 1 “Rafforzamento del servizio sociale professionale”.

DOMANDA

In merito al Potenziamento dei servizi sociali (art. 1 c. 797 della L. 30 dicembre 2020 n. 178).
L’Unione, composta da otto Comuni del Distretto, che hanno delegato il Servizio Sociale all’Unione, avrebbe espresso l’intenzione di assumere due assistenti sociali a tempo indeterminato, ma un Consulente dell’Ente avrebbe evidenziato l’impossibilità da parte dell’Unione di procedere in tal senso, a fronte di una sentenza della Corte dei Conti della Regione Sardegna, che si invia in allegato, da cui si evince che:

“…Unioni di comuni, alle quali è consentito il “diretto” reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, come previsto dall’art. 1, comma 229, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.”

“…la mancanza di una puntuale disposizione normativa che estenda anche alle Unioni di comuni – segnatamente alle Unioni facenti parte della Regione Sardegna – la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato con i contributi di cui all’art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020 in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, ex art. 1 comma 229 della legge 208/2015 osta alla possibilità stessa di derogare ai predetti limiti.”

RISPOSTA

Le assunzioni di assistenti sociali a valere sulle somme individuate dai commi 797 e seguenti della legge 178/2020 non possono essere effettuate dalle Unioni di comuni derogando ai propri limiti in tema di capacità assunzionale. Queste, di fatto, sono le conclusioni cui giunge la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con le proprie deliberazioni 137/2022/PAR e 138/2022/PAR.
La legge di bilancio per il 2021 ha individuato due strumenti a sostegno del potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola oppure associata:

  • un contributo economico da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pari a 20.000 o 40.000 euro all’anno a seconda del rapporto numerico assistenti sociali/popolazione residente, per ogni nuovo assistente sociale assunto a tempo indeterminato dal comune o dall’ambito territoriale (commi 797-800);
  • la deroga, per l’effettuazione delle assunzioni di cui sopra, alle regole sulla capacità assunzionale dei comuni (comma 801).

Per quest’ultimo strumento, si evidenzia, salvo diversa situazione, che solo attraverso il superamento dei vincoli alle assunzioni è davvero possibile aumentare la dotazione organica, e nel caso specifico la consistenza numerica degli assistenti sociali. Il contributo finanziario non permette effetti positivi in termini di potenziamento del servizio sociale professionale se non è accompagnato dalla concreta possibilità di reclutare superando i tetti assunzionali attuali.
Il comma 801 della legge 178/2020 è formulato facendo riferimento esclusivo ai comuni e alle norme assunzionali loro applicabili: la deroga ai vincoli sulla capacità assunzionale vale solo per l’articolo 33 del Dl 34/2019.
Non è prevista tale deroga né per quanto riguarda le unioni né il loro vincolo specifico, ossia il comma 229 della legge 208/2015 che tuttora le assoggetta al regime del turn over. Le unioni risultano quindi soggettivamente escluse dal raggio d’azione della deroga.
In effetti, richiamata la delibera 4/2021/QMIG della Sezione delle Autonomie, che ha circoscritto l’ambito applicativo dell’articolo 33 del Decreto Crescita escludendo le unioni dalla sua portata, la Sezione della Corte dei Conti Sardegna rileva come non sia consentito «dare corso ad interpretazioni additive o derogatorie dirette ad eludere i limiti specificamente previsti dal Legislatore per le Unioni di comuni (…) in mancanza di una espressa previsione che estenda all’Unione l’ambito soggettivo di applicazione delle norme espressamente formulate nei confronti dei soli Comuni».
Da ciò si deduca che se le forme associative sono capaci di procedere direttamente ad assumere nuovi assistenti sociali, beneficiando, nei limiti in cui ciò sia previsto, del contributo economico annuo da parte del ministero, debbono però farlo a valere sulle proprie capacità assunzionali, che restano determinate secondo le regole loro applicabili. D’altronde, rimarca la Corte dei Conti, «(…) riconoscere la possibilità di introdurre in via interpretativa deroghe agli specifici limiti previsti in materia di spesa per il personale delle Unioni di comuni (…) risulterebbe in contrasto anche con la finalità di progressiva riduzione della spesa che la costituzione dell’Unione dovrebbe perseguire».

Della tematica è stato investito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali perché possa essere, attraverso specifico provvedimento, ampliata la deroga anche alle Unioni di Comuni.

DOMANDA

Quale figura professionale può ricoprire il ruolo di case manager e quali sono le sue principali mansioni?

RISPOSTA

In linea generale, il Case Manager è la figura referente che accompagna la famiglia nel percorso di presa in carico che parte dalla compilazione della scheda dell’Analisi preliminare e termina con la definizione del Patto per l’inclusione sociale. E’ tuttavia nelle facoltà dei territori darsi una organizzazione diversa, ad esempio affidando ad operatori diversi la gestione delle differenti fasi della valutazione e definizione del Patto nell’ambito dello stesso servizio sociale professionale o con il coinvolgimento di altri operatori sociali. In tali casi si avrebbe un passaggio della responsabilità di Case Manager da un operatore ad un altro. Il Case Manager, si ricorda, è l’unico operatore abilitato a visualizzare il dettaglio dei casi a lui assegnati sulla Piattaforma GePI e a monitorarne l’avanzamento. L’assegnazione di un caso da un Case Manager ad un altro è posta in capo all’utente che svolge sulla piattaforma il ruolo di coordinatore.
Si premette inoltre che l’art. 4, comma 14 del DL 4/2019, convertito con modificazioni in L. 26 del 28 marzo 2019, specifica che il Patto per l’inclusione sociale e la valutazione multidimensionale che lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Allo stesso tempo è utile ricordare che obiettivo prioritario del Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, finanziato dal Fondo Povertà, è il rafforzamento del servizio sociale professionale; il Piano prevede, infatti che venga assicurato un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Tuttavia, le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale, anche alla luce del tempo necessario affinché il rafforzamento del servizio sociale professionale abbia luogo, per lo svolgimento delle attività necessarie alla definizione e attuazione dei Patti fanno riferimento genericamente agli operatori sociali, mentre si riferiscono esplicitamente agli assistenti sociali qualora sia necessario attivare una Equipe multidisciplinare, essendo stata rilevata la presenza di bisogni complessi.
Pertanto, relativamente alla questione di quale figura professionale possa svolgere le funzioni di Case Manager, ferme restando le competenze professionali specifiche dell’assistente sociale ed il suo ruolo nella composizione dell’equipe multidisciplinare, in coerenza con le Linee Guida che fanno riferimento alla figura più generica di operatore sociale, anche con l’obiettivo di restituire alla autonoma organizzazione degli enti locali interessati, in presenza di specifiche emergenze territoriali, si conferma la possibilità di indicare come Case Manager operatori sociali diversi dall’assistente sociale per la definizione dell’Analisi preliminare e la gestione dei nuclei familiari che non presentano bisogni complessi.

DOMANDA

In relazione al fondo povertà QSFP possiamo attribuire le seguenti spese per utilizzare le risorse relative ad attività di coordinamento del servizio sociale professionale svolto da un’assistente sociale assunta a tempo pieno quale coordinatore di area adulti e povertà, ha una funzione di coordinamento dell’area di 12 ore a settimana e si sta occupando del coordinamento delle diverse annualità dei fondi povertà per l’Unione di Comuni, volevamo dal 2023 capire se riusciamo a attribuire sul QSFP la sua spesa di coordinamento, svolge anche le funzioni di coordinatore e responsabile Puc nella piattaforma Gepi.

RISPOSTA

A rigore la spesa di coordinamento è finanziabile nell’ambito dei singoli progetti PUC. Tuttavia, nel caso di specie, i coordinatori tecnici-organizzativi in possesso della qualifica di assistente sociale, se effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione in termini di potenziamento potranno essere considerati ai fini del computo degli assistenti sociali in potenziamento del servizio.

DOMANDA

In caso di Avviso pubblico se un Ente del Terzo Settore ha tra le attività, previste nel PUC presentato, la guida dell’automezzo di proprietà dell’ente per il trasporto e l’accompagnamento di cittadini minori, disabili e anziani, può il beneficiario effettuarlo da solo? Può dunque mettersi da solo alla guida di un mezzo di proprietà dell’ente?
E nel caso in cui la guida dell’automezzo sia invece di proprietà dell’Amministrazione Comunale, cambia qualcosa?
Per la medesima attività l’Ente può richiedere, tra i costi da sostenere nell’ALLEGATO C, il rimborso della benzina?

RISPOSTA

Le Linee Guida allegate al D.M. 22 ottobre 2020 prevedono che “i soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro”.
Ciò premesso, nella situazione proposta, se le attività progettuali non rientrano nell’esercizio di impresa ovvero non contemplino corrispettivi, e l’Ente del Terzo Settore utilizza abitualmente volontari nell’attività di trasporto e accompagnamento di cittadini minori, disabili e anziani, il beneficiario di RdC impegnato nel Progetto può essere adibito alla guida dell’automezzo di proprietà dell’Ente, con alcune necessarie indicazioni:
a) il beneficiario RdC impegnato nell’attività di trasporto deve essere preventivamente autorizzato all’utilizzo dell’automezzo;
b) il beneficiario di RdC coinvolto deve essere opportunamente formato sia in ordine alla sicurezza sia in ordine ai rapporti con i fruitori del servizio di trasporto e accompagnamento;
c) nel trasporto di minori e di persone con disabilità si raccomanda di considerare la presenza di un accompagnatore ovvero che lo stesso beneficiario di RdC possa svolgere questa funzione.
Se l’automezzo utilizzato per l’attività è di proprietà dell’Amministrazione Comune e concesso in comodato all’Ente del Terzo Settore, questa casistica deve essere prevista nella convenzione ovvero nell’accordo che regola i rapporti tra Comune ed Ente del Terzo Settore.
In relazione alle spese di carburante, se le stesse non sono in alcun modo rimborsate da altri soggetti pubblici e/o private ovvero da persone fruitrici dei servizi, possono rientrare negli oneri connessi alla attuazione dei progetti.

DOMANDA

È possibile coinvolgere una società partecipata dal Comune in un Progetto Utile alla Collettività?

RISPOSTA

L’amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell’Allegato 1 del DM 22 ottobre 2019.

L’articolo 4, comma 15, del D.L. 4/2019 prevede la titolarità dei Comuni dei progetti utili alla collettività. Pertanto, i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.

In tal contesto, le procedure amministrative da porre in essere dovranno prevedere un atto di approvazione, con l’indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.

Fatta salva una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l’approvazione di specifico accordo dei progetti presentati, e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner del Comune.

Nell’accordo con l’Ente pubblico partner che verrà individuato per la realizzazione del PUC potrà essere indicato il responsabile PUC e la figura del tutor da coinvolgere nella realizzazione del progetto, sempre nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

La società in house del Comune potrà essere delegata all’attuazione del PUC senza far ricorso a procedura di evidenza pubblica, se risponda agli stringenti requisiti fissati dalla normativa e previa verifica delle seguenti condizioni:

  • Il capitale sia interamente pubblico;
  • La società si qualifichi come Società in house ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera o) e seguenti del D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e della normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta;
  • la natura di società in house risulti dall’apposito elenco ANAC e faccia capo al Comune e al suo territorio geografico;
  • l’ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le società in house;
  • laddove venga meno la natura di società in house ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilità di considerare in capo alla stessa l’attuazione del PUC;
  • l’attività oggetto del PUC deve essere prevista nel contratto di servizio;
  • l’affidamento non deve essere originato da un appalto ma dalla natura di società in house;
  • i beneficiari di RdC impegnati nei progetti non possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente, non possono ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione, non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.;
  • la figura del Responsabile del progetto e la figura del tutor da coinvolgere nella realizzazione del progetto potrà essere individuato nel personale della Società stessa.

DOMANDA

Si chiede di specificare i casi più frequenti che richiedono la sorveglianza sanitaria obbligatoria ai fini della effettuazione delle visite mediche per i beneficiari di reddito di cittadinanza che partecipano ai progetti utili alla collettività
Il decreto 22 ottobre 2020 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)” all’articolo 4 “Obblighi in materia di salute e sicurezza”, si prevede che ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

RISPOSTA

In relazione agli oneri da sostenere, le “Linee guida”, allegate al decreto, prevedono che possono essere posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusione le “visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi – art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 196; vibrazioni – art. 204).

A maggiore specificazione, di seguito sono riportati i fattori, i lavori, le mansioni, le attività e le situazioni di rischio più frequenti che richiedono la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, quindi la nomina obbligatoria di un Medico Competente (MC) che gestisca visite, controlli, monitoraggi dello stato di salute del lavoratore:

  • Lavorazioni che espongono a movimentazione manuale di carichi (art. 168 D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono a videoterminale (VDT): esposizione sistematica o abituale per 20 o più ore settimanali (art. 176 D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono a valori di rumore superiori al valore d’azione, >85 dBA (art. 196 D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, precisamente a valori superiori ai valori d’azione (sistema mano-braccio valore d’azione giornaliero fissato a 2.5 m/ s2 corpo intero valore d’azione giornaliero fissato a 0,5 m/s2 (art. 204 D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono a campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali art. 211 (D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono a microclima (D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono ad atmosfere esplosive (D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono a rischio chimico: obbligatoria la valutazione della natura del rischio, che NON deve essere classificato moderato (art. 229 D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono a cancerogeni e mutageni (D. Lgs. 155/2007, artt. 242-243 D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono ad amianto (DPR 1124/65, art. 259 D. Lgs. 81/2008).
  • Lavorazioni che espongono a rischio biologico (artt. 279-280 D. Lgs. 81/2008).
  • Lavoro notturno (D. Lgs. 66/2003, D. Lgs. 213/2004)
  • Lavorazioni che espongono al rischio di silicosi ed asbestosi (DPR 1124/65).
  • Lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/1995).
  • Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi: Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”, intesa Stato-Regioni-Province autonome del 16.03.2006 e D. Lgs. 81/2008 art 41 c.4; DPR 309/90 “T.U. stupefacenti e sostanze psicotrope” e intesa Stato-Regioni-Province autonome del 30/10/2007.
  • Lavoro in quota
  • Spazi/ambienti confinati o sospetti di inquinamento
  • Tutela della donna in gravidanza

Ad esempio, rientrano nelle categorie sopra indicate, a vario titolo, i seguenti lavori più diffusi:
carpentiere, meccanico, tornitore, saldatore, falegname, verniciatore, addetto all’uso di macchine rumorose, addetto edilizia, benzinaio, operatori addetti all’uso di videoterminale per oltre 20 ore alla settimana, personale sanitario e dei laboratori, smaltitori di rifiuti, etc.

Si ricorda che l’attivazione di progetti utili alla collettività ed il conseguente utilizzo da parte dei Comuni dei beneficiari di reddito di cittadinanza nei progetti medesimo devono essere contemplati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in quanto anche i “volontari” rientrano a pieno titolo nell’articolo 21 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ai sensi dell’articolo 13 bis del citato D. Lgs. 81/2008

DOMANDA

Per quanto riguarda i PUC nel nostro Distretto abbiamo previsto con Delibera di Giunta dell’Unione su indicazione del Comitato di Distretto, il seguente percorso: Il comune che intende attivare un PUC presenta un progetto, con relativo preventivo di spesa da imputare sulla QSFP all’Ufficio di Piano che procede a predisporre gli atti conseguenti al provvedimento. Nella Delibera non viene richiamato direttamente l’atto di Delega al Comune, ma si può intendere negli “atti conseguenti al provvedimento” ? Si può quindi procedere allegando l’atto di delega firmato alla Determina di impegno da parte del Responsabile del Servizio Sociale-Ufficio di Piano?

RISPOSTA

Come indicato in specifica faq ministeriale (n. 60), la delega, “seppur formalizzata successivamente all’atto di riparto delle risorse, deve richiamare tutti gli atti pregressi che fanno riferimento all’utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà”.

 

DOMANDA

Relativamente al finanziamento di tirocini di inclusione con la Quota servizi fondo povertà, è possibile rendicontare tra le spese il corso da alimentarista (ex Haccp) che alcuni beneficiari di Reddito di cittadinanza devono conseguire per poter svolgere il tirocinio nell’ambito della ristorazione? Ad esempio alcuni enti ospitanti per i tirocini di inclusione, nell’ambito della ristorazione (es. mense scolastiche), richiedono il patentino da alimentarista come necessario per poter attivare il tirocinio e non esistono al momento corsi gratuiti. Questo corso può essere annoverato tra i corsi rendicontabili?

RISPOSTA

Nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si evidenzia che “nel caso di attivazione di Tirocini di inclusione, saranno rendicontabili i compensi all’eventuale Soggetto Promotore per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della RC, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le eventuali indennità di partecipazione”.
Ai fini dell’ammissibilità del corso in parola, lo stesso deve costituire elemento essenziale sia del patto per l’inclusione sociale sia nel progetto personalizzato di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzato all’inclusione sociale tra le attività previste per l’acquisizione di capacità/competenze, secondo gli schemi di cui alla D.G.R. 1143 in data 8 luglio 2019 (in allegato).

DOMANDA

Nelle linee guida 2021 alle pp.22 e 23 si dice che “in caso di assegnazione indiretta di una parte della Quota Servizi a uno o più Comuni dell’Ambito (o a loro forme aggregate, quali ad esempio Consorzi Inter Comunali) […] sarà necessario allegare un atto di Delega allo svolgimento di specifiche attività…” Nel nostro Ambito la maggior parte delle attività sono svolte dall’ASP presente sul Territorio. Per le scorse annualità era stata sottoscritta convenzione tra l’Unione dei Comuni (Ente Capofila del Distretto) e L’ASP seguendo anche quanto riportato nelle FAQ presenti sul sito del Ministero ai punti 55 e 56. Secondo quanto riportato dalle ultime Linee guida, invece, sembrerebbe bastare un Atto di Delega nei confronti di ASP. Chiediamo se è più corretto sottoscrivere convenzione o procedere con un atto di Delega.

RISPOSTA

Come specificato nelle faq ministeriali sono necessari sia l’atto di delega che la convenzione, nella quale sono dettagliati competenze, risorse ed obblighi specifici, comprese anche le eventuali tempistiche e le modalità di rendicontazione.

DOMANDA

Per quanto riguarda il codice CUP. Nelle varie linee guida e FAQ è indicato che il CUP dev’essere generato sia dal Soggetto beneficiario della QSFP che dagli eventuali altri soggetti che operano in delega. Dato che nel nostro Distretto i soggetti interessati sarebbero Ente capofila beneficiario della QSFP(che direttamente non gestisce attività), 16 Comuni del Distretto (delegati per i PUC) ed ASP(delegato per lo svolgimento di tutte le altre attività) chi è tenuto a prendere il Codice CUP? Secondo quanto indicato dovrebbero essere presi Un Codice CUP dall’Ente Capofila, uno da ASP e uno da ogni comune delegato che attiva un PUC, ma a quanto ci risulta per gli stessi fondi il codice CUP è solo uno.

RISPOSTA

Il CUP deve essere generato sia dal Soggetto Beneficiario della QSFP (Comune Capofila) che dagli eventuali altri soggetti che operano in funzione di partner di progetto. Il partner di progetto, infatti, è da intendersi come soggetto che gestisce risorse e dovrà generare un CUP da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività e quote di sua competenza. Tale obbligo nasce dal principio generale secondo cui la creazione e l’utilizzo del Codice Unico di Progetto CUP (su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde) costituisce un adempimento amministrativo obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico finanziati con risorse pubbliche o private. Conseguentemente, qualora sia stato generato un unico CUP, occorrerà rettificarne l’importo e procedere alla generazione di altri CUP per le quote di competenza di ciascun partner.

DOMANDA

In relazione alle nuove linee guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari con particolare riferimento alle novità riguardanti i servizi sociali e sanitari, si chiede il seguente chiarimento: la nuova normativa si applica unicamente ai nuovi contratti/convenzioni? O diversamente occorre prendere CIG anche in relazione a contratti/convenzioni stipulati in fase antecedente a tali disposizioni?

RISPOSTA

La necessità del CIG dipende dalla procedura di affidamento del servizio sociale o sanitario e dalle caratteristiche concrete dell’affidamento (in sintesi appalto-sinallagma-corrispettivo/non appalto-assenza corrispettività – rimborso costi reali).
Fonti di diritto:
  • Art. 3 L 136/2010;
  • Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017;
  • Comunicato del Presidente ANAC del 21 novembre 2018;
  • DM n. 72 del 31/3/2021;
  • FAQ ANAC Tracciabilità Flussi Finanziari (aggiornate al 1° giugno 2021), in particolare FAQ A8. B18 e D4;
  • Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari post Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022;
  • LINEE GUIDA N° 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.
Il CIG permette l’identificazione di un contratto sottoscritto con la PA a seguito di una procedura di affidamento di un servizio, assoggettato alla disciplina prevista dal vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). Il CIG deve essere richiesto dalla PA procedente prima dell’inizio della gara d’appalto o della negoziazione: la normativa prevede che il CIG venga inserito dalle stazioni appaltanti in sede di avviso/bando di gara e nei contratti di appalto, mentre dalle imprese fornitrici nella documentazione contabile/fatture ai fini del loro pagamento. A tal fine, si chiarisce che il CIG deve essere acquisito anche in tutti i casi in cui la procedura di affidamento è estranea all’applicazione del Codice dei contratti Pubblici (es. artt. 55-56 CTS)  e (a condizione che la stessa, ndr) abbia carattere selettivo e tenda a individuare un partner che, oltre a fornire un contributo in fase progettuale, sia poi chiamato a gestire un servizio sociale dietro corrispettivo. Diversamente, nei casi in cui la procedura di affidamento sia completamente estranea all’applicazione del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti non devono (ora “dovrebbero”, ndr) procedere all’acquisizione del CIG. Pertanto, alla luce dell’evoluzione dei dispositivi normativi su-richiamati e della breve considerazione svolta possiamo dare le seguenti indicazioni:
  • Necessità di acquisizione CIG prima inizio procedura di gara o altra procedura di affidamento tutte le volte che i servizi sociali/sanitari sono affidati nell’ambito della disciplina vigente del CCC ovvero di procedure a carattere selettivo e con elementi di corrispettività nella gestione del servizio (in tal caso nessuna modifica è ravvisabile tra le nuove e precedenti disposizioni in materia di tracciabilità di flussi finanziari);
  • Diversamente, nei casi in cui la procedura di affidamento sia estranea all’applicazione del codice dei contratti pubblici e non abbia carattere selettivo con elementi di corrispettività nella gestione del servizio (es. artt. 55-56 CTS), le stazioni appaltanti (o meglio le PA procedenti e affidatarie) non devono procedere (non dovevano o non erano tenute, ndr) all’acquisizione del CIG (pacificamente almeno fino alla data di adozione delle Nuove Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari post Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022);
  • Con le nuove Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari post Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022, si ritiene che per quanto concerne la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la stessa sia applicabile ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse (e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici). Tuttavia, nell’ipotesi di procedura di affidamento estranea all’applicazione del Codice dei contratti Pubblici e senza elementi di corrispettività (es. artt. 55-56 CTS),  si  ritiene che ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sia sufficiente attivare e acquisire il Codice Unico di Progetto in fase di indizione del relativo procedimento amministrativo ex L 241/1990. Resta comunque non preclusa la possibilità di acquisizione del CIG.

DOMANDA

Per ogni dichiarazione di spesa caricata per obiettivo di spesa è necessario caricare l’Allegato 7(modello utilizzato per l’avviso PON modello presente sul sito del Pon)?

RISPOSTA

Per evitare richieste dal Desk è meglio associare sempre la relazione ad una dichiarazione di spesa.

DOMANDA

E’ necessario esporre ed inserire (nei volantini, cartelloni,ecc) che pubblicizzano le attività finanziate con le quote della povertà( sia estrema che quota servizi) il logo, così come per i finanziamenti PON ( che allego per maggiore chiarezza)?

RISPOSTA

Le linee guida per l’impiego della quota servizi del FNP – annualità 2021 a pagina 23 riportano questa frase:
“Per quanto riguarda le attività di comunicazione riguardanti la Quota Servizi Fondo Povertà, i loghi da utilizzare sono quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del PON e del FSE”.
Le linee Guida per l’impiego della “Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà” – annualità 2018 invece non hanno alcun riferimento alle attività di comunicazione ma si consiglia di seguire le medesime modalità sopra riportate.

DOMANDA

Il Distretto ha realizzato nel settembre 2022 una procedura di co-progettazione per il PrInS in esito alla quale è stato individuato quale soggetto partner una RTI costituita da una Onlus e da una Cooperativa sociale. Tenuto conto dell’attivazione del RUNTS avremmo la necessità di sapere se per le due categorie indicate (Onlus e Cooperative Sociali), già iscritte nei rispettivi registri prima dell’entrata in vigore del RUNTS:
– la procedura è avvenuta / avverrà in modo automatico
– o se invece era/è prevista una scadenza per effettuare l’iscrizione al nuovo registro.

Con particolare riferimento alle Onlus chiediamo se, nelle more del perfezionamento della riforma del Terzo Settore in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea relativamente alle disposizioni fiscali (data a partire dalla quale l’Anagrafe delle Onlus sarà abrogata), le stesse siano tenute comunque ad iscriversi al RUNTS per poter essere considerate Enti del Terzo Settore ai fini della co-progettazione ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017 o se invece finché non sarà disposta l’abrogazione del registro delle Onlus, queste possano prendervi comunque parte in qualità di Onlus.

RISPOSTA

Si conferma che, allo stato, non risulta pienamente efficace il RUNTS, essendo in atto le trasmigrazioni e non ancora completato, come correttamente rilevato nel quesito, il cd pacchetto fiscale, relativamente alle Onlus. Pertanto, al momento gli enti selezionato nell’ambito della procedura sono legittimi partner del Comune.
Sarà premura del Comune verificare, al perfezionarsi della piena operatività del Registro, la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai partner, con l’assunzione delle determinazioni conseguenti.

DOMANDA

In relazione al fondo povertà QSFP possiamo attribuire le seguenti spese per utilizzare le risorse: la formazione personale le spese si riferiscono solo al personale del servizio sociale professionale assunto su tale fondo o anche a figure che lavorano sull’area povertà ma a carico dei comuni, sui temi legati ai fondi povertà?

RISPOSTA

Si riferisce solo al personale e operatori impiegato nella realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e tali spese andranno rendicontate sull’azione di riferimento dell’intervento.

DOMANDA

Circa un mese fa un operatore del mio servizio ha ricevuto la visita di un carabiniere presso lo sportello inclusione (che come Asp gestiamo presso i Comuni) che gli chiedeva di poter avere l’elenco dei beneficiari RDC in carico. Il collega, correttamente, ha risposto che tale richiesta doveva essere presentata a me come responsabile del servizio e/o al dirigente di Asp. Successivamente non abbiamo più ricevuto nulla in merito.
Successivamente un altro Comune ha ricevuto la visita di due carabinieri che le hanno presentato la stessa richiesta. Al momento la collega non ha fornito l’elenco facendo presente che i casi RDC sono poi gestiti anche dal lavoro e dal sociale di Asp per cui i carabinieri le hanno chiesto di organizzare un incontro tra tutti per un confronto.
La perplessità, per la quale richiediamo supporto, è relativamente al rispetto della privacy. Come da file allegato (modulo provacy di Gepi) emerge che il Responsabile del trattamento dei dati è Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui il quesito è: siamo nel rispetto della norma se noi estrapoliamo (con un mero copia incolla ) e lo diamo ai rappresentanti delle forze dell’Ordine? Inoltre il responsabile dell’erogazione del contributo non è il Comune e neppure Asp ma INSP/MLPS per cui a nostro avviso eventuali richieste in tal senso vanno presentati ai questi enti e non a noi. Tuttavia essendo la materia molto delicata chiediamo di poter avere un supporto nel capire cosa sia corretto rispondere nella tutela di tutti gli operatori coinvolti.

RISPOSTA

A norma dell’art. 2, comma 8, del decreto ministeriale 2 settembre 2019 “Sistema informativo del Reddito di Cittadinanza” (allegato), “Con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, l’ANPAL, l’INPS, i  comuni,  in  forma  singola  o associata, e la Guardia di finanza operano in  qualità  di  Titolari autonomi del trattamento nell’ambito delle rispettive competenze”.
Sulla base di questo dettato normativo, i Comuni non sono titolari dei dati sui richiedenti il RDC, ma esclusivamente su quelli della presa in carico.
Considerando i ruoli e le funzioni delle Forze dell’Ordine, si ritiene che, previa richiesta formale, possa essere fornito l’elenco dei soli titolari della carta RdC in carico ai Comuni.

Decreto 2 settembre 2019

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